Con l'entrata in vigore delle Linee Guida sulla Certificazione energetica degli Edifici, di cui abbiamo parlato in un precedente
post, è stata indirettamente toccata anche l'agevolazione fiscale del 55%.
Per una serie di interventi (isolamento muri o tetti, sostituzione caldaie ,ecc) era necessario, secondo le leggi finanziarie, la redazione della Certificazione Energetica (ACE), e poichè non era ancora in vigore sul territorio nazionale, della Qualificazione energetica (AQE).
Anche l'applicativo della detrazione del 55%,
http://finanziaria2009.acs.enea.it, riporta, infatti, nell'allegato A, i campi da compilare per la Qualificazione Energetica.
Ora che sono usciti i Decreti Attuativi, e poichè dal 25 luglio sarà in vigore l'ACE in tutta Italia, come comportarsi?
Il 22 luglio 2009 il gruppo dellì'ENEA che si occupa della detrazione fiscale ha aggiornato l 'ultima FAQ nella
pagina dedicata alle domande frequenti, in cui , acdifferenza della risposta data il 18 luglio, specifica che:
In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba produrre e conservare l'attestato di certificazione eneregetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito.
Pertanto, nel momento in cui entrerà in vigore l'ACE, si dovranno, di fatto, redigere due attestati, dove i dati nel loro significato sostanzialemtne coicidono.