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sabato, 29 agosto 2009

Certificazione energetica: il DOCET non può essere utilizzato nella versione attuale

Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici , di cui abbiamo parlato in un precedente post, prevedono la possibilità di utilizzare il software Docet (realizzato da ENEA/CNR) per la certificazione energetica in alcuni casi semplici (immobili a destinazione esclusivamente residenziale di piccola superficie).

Attualmente però, il software DOCET sviluppato dal CNR con , scaricabile dal sito http://www.docet.itc.cnr.it/ , non può essere utilizzato per produrre attestati di certificazione energetica. Il software in questione, infatti, deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali con uno scostamento del +/- 5%. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA .

Poichè ad oggi non è disponibile la dichiarazione suddetta, non si può considerare valido DOCET come software utilizzabile per la certificazione energetica.

Tale posizione è stata espressa anche dai tecnici dell'enea che si occupano di detrazione IRPEF 55%, come si può leggere sulle FAQ del sito, alla numero 50.

postato da: ECOfficina alle ore 17:57 | link | commenti | commenti
categorie: rogito, certificazione energetica, dlgs 311/06, notariato, obbligo certificazione energetic
lunedì, 17 agosto 2009

Rogiti senza certificato energetico: il ruolo dei notai

L’abrogazione dell’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione/certificazione energetica agli atti di compravendita e di locazione è il tema dello Studio n.344-2009/CStudio n.334-2009/C redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato.
 
Tale obbligo – ricordiamo – è stato cancellato dall’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008. Su questa norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.
 
A partire dal 1° luglio 2009 - spiegano i notai - tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE), così come previsto all’art. 6 del Dlgs 192/2005, ferma restando la possibilità di alienare un immobile non dotato di ACE. Dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali (25 luglio 2009) l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha sostituito l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
 
Mentre l’obbligo di dotazione per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importante (realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005) il costruttore o il venditore deve redigere la certificazione energetica. Dall’obbligo sono esclusi gli immobili vincolati; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati per esigenze del processo produttivo; i fabbricati isolati con una superficie pari a 50 mq.
 
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione dell’ACE, al notaio spetta un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, cioè una completa illustrazione della disciplina energetica, con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento. I notai devono quindi spiegare ai contraenti che alla base dell’obbligo vi è un interesse pubblico a conoscere il rendimento energetico degli edifici, “di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”, nonché di “promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali”.
 
Il notaio spiegherà che il momento nel quale diviene giuridicamente rilevante l’obbligo della dotazione coincide con quello del trasferimento della proprietà degli stessi. Inoltre, nell’ipotesi di edifici nuovi o ristrutturati, il notaio informerà le parti che in mancanza di ACE non possono essere conseguite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità. In secondo luogo ai contraenti verrà spiegato che l’obbligo di dotazione, pur essendo a carico del venditore o del costruttore, può essere assunto dall’acquirente sulla base di una specifica pattuizione nel rogito notarile tra le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti.
 
Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica, il notaio solleciterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile. Sarà rimessa alla scelta del notaio, quindi, procedere o meno alla documentazione dell’avvenuta informazione alle parti sulla dotazione energetica dell’edificio, fino a quel momento espressa verbalmente. Le parti, compiutamente informate del notaio e su sollecitazione di quest’ultimo, disciplineranno le modalità di dotazione dell’ACE nonché la consegna dello stesso.

Fonte: Edilportale
venerdì, 17 luglio 2009

PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA...i primi commenti

Il 10 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il il Decreto 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici.

Il decreto è composto da un breve numero di articoli e dagli allegati contenenti le Linee Guida.
Il decreto dovrebbe entrare in vigore il 25 luglio, 30 giorni dopo la sua emanazione.
Così sembra esprimersi l'ANCE (associazione nazionale costruttori edili) che in una pagina del suo sito prova a fare una disamina dei contenuti delle linee guida.
Rimangono sicuramente da chiarire una serie di aspetti, riguaranti, ad esempio, gli uffici regionali preposti alla ricezione degli ACE, la definizione del fabbisogno per il raffrescamento e per l'illuminazione (quest'ultima, eprò, riguarda gli immobili non residenziali, gli alloggi propriamente detti)

Riportiamo di seguito le considerazioni dell'ANCE


Ance
14/07/2009   n.892
 

E` stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10-7-2009 il Decreto 26 giugno 2009 contenente le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, che entrera` in vigore il prossimo 25 luglio.

 

Si tratta di uno degli attesi decreti di attuazione del d. lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia. Solo pochi giorni fa e` stato pubblicato il DPR 59/2009 che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti, ed e` atteso a breve il DPR che fissa i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l`indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l`ispezione degli impianti di climatizzazione.

 

E` bene precisare che, per quanto riguarda i Soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa del DPR di cui sopra, il d.lgs 115/2008, in via transitoria, all`allegato III, ne fissa i requisiti di competenza ed indipendenza [1].

Il decreto, oltre a definire gli strumenti che rendono uniforme e confrontabile la qualita` energetica degli immobili, definisce gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno gia` definito proprie procedure di certificazione che, pero`, si dovranno integrare alla normativa nazionale, pur nel rispetto delle peculiarita` di ciascuna Regione.

 

Pertanto, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e perderanno la loro efficacia nel momento in cui entreranno in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.

 

Tutte le Regioni e le Province autonome che hanno gia` provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, devono comunque assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.

 

A tal fine gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica, validi anche per i sistemi regionali, sono i seguenti:

*         i dati relativi all`efficienza energetica dell`edificio, i valori vigenti a norma di legge, le classi prestazionali. Tali elementi consentiranno agli utenti di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell`edificio, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi piu` efficaci ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

*         le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

*         le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico degli utenti, tenuto conto delle norme di riferimento;

*         i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l`indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica;

*         la validita` temporale massima dell`attestato;

*         le prescrizioni relative all`aggiornamento dell`attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell`edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, purche` di entita` significativa.

 

La validita` temporale massima dell`attestato di certificazione energetica, fissata in dieci anni, non viene inficiata dall`emanazione di provvedimenti  di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l`illuminazione, ad oggi non ancora completamente disciplinati.

 

La validita` massima dell`attestato di certificazione di un edificio e` confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l`attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell`anno successivo a quello in cui e` prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tal fine, i libretti di impianto o di centrale di cui all`art. 11, comma 9, del DPR 412/93, devono essere allegati, in originale o in copia, all`attestato di certificazione energetica.

 

L`aggiornamento dell`attestato di certificazione energetica e` previsto a seguito di ogni intervento di ristrutturazione, sia edilizia che impiantistica, che modifica la prestazione energetica dell`edificio nei seguenti casi:

*         ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell`immobile;

*         ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli  impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l`istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu` alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

*         ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell`edificio;

*         facoltativo in tutti gli altri casi.

 

Tra i principali contenuti che le Linee guida definiscono, si segnalano:

*         Prestazione energetica degli edifici;

*         La metodologia di classificazione degli edifici;

*         Metodi di calcolo;

*         Rappresentazione grafica delle prestazioni e modello di attestato energetico;

*         Autodichiarazione del proprietario e categorie di edifici interessate;

*         Classificazione energetica per singoli appartamenti.

 

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

Ai fini della certificazione energetica, nella fase di avvio, la determinazione dell`indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell`acqua calda sanitaria.

Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell`involucro. Con successivi provvedimenti la certificazione verra` estesa anche alla determinazione dell`indice di prestazione energetica per l`illuminazione degli ambienti.

 

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

Le Linee guida considerano due differenti metodologie:

*         Metodo calcolato di progetto, di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e quelli completamente ristrutturati;

*         Metodo di calcolo da rilievo o standard, di riferimento per gli edifici esistenti, che prevede tre diverse modalita` di approccio.

 

METODI DI CALCOLO

 

Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici vengono stabiliti specifici riferimenti tecnici:

*         norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto,

*         le norme UNI TS 11300, il programma DOCET di ENEA/CNR ed il metodo semplificato riportato all`Allegato 2 al decreto, per il metodo di calcolo da rilievo o standard

*        per la parte estiva, la valutazione qualitativa puo` essere effettuata valutando il fabbisogno di energia termica mediante la UNI TS 11300, ovvero considerando caratteristiche specifiche dell`involucro legate a fattori di attenuazione e dallo sfasamento del flusso termico.

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRESTAZIONI

 

L`attestato di certificazione energetica (vedi Allegato 6 al decreto) deve contenere l`informazione sintetica in termine di classe energetica globale definita secondo le modalita` riportate nell`Allegato 4 per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale allegato definisce le classi in base alla situazione climatica del luogo dove l`edificio e` realizzato ed al suo rapporto di forma (S/V) parametrandoli ai valori limite definiti dal D. lgs 192/05 a far data dal gennaio 2010.

Per l`acqua calda sanitaria invece la classe limite di riferimento e` definita sulla base dei valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate ad una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all`uso di fonti rinnovabili.

La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica e` identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

 

 

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO E CATEGORIE DI EDIFICI INTERESSATI

Per gli edifici esistenti di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell`intero immobile, l`attestato di certificazione energetica puo` essere sostituito da una autodichiarazione del proprietario dell`edificio in cui si afferma che l`edificio e` di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell`edificio sono molto alti.

Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa dal proprietario alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro quindici giorni dalla data del rilascio.

 

Le categorie di edifici interessate, sono le seguenti:

Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

*         abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

*         abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

*         edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita` similari

Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita` industriali o artigianali, purche` siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell`isolamento termico

Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche` le strutture protette per l`assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici

Edifici adibiti ad attivita` ricreative, associative o di culto e assimilabili:

*         quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi

*         quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto

*         quali bar, ristoranti, sale da ballo

Edifici adibiti ad attivita` commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all`ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni

Edifici adibiti ad attivita` sportive:

*         piscine, saune e assimilabili

*         palestre e assimilabili

*         servizi di supporto alle attivita` sportive

Edifici adibiti ad attivita` scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Edifici adibiti ad attivita` industriali ed artigianali e assimilabili.

 

Va inoltre osservato che:

*         nelle categorie sopra enunciate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,  strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purche` scorporabili agli effetti dell`isolamento termico e

*         nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi  (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l`edificio e` valutato e classificato in base alla destinazione d`uso prevalente in termini di volume riscaldato.

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA PER SINGOLI APPARTAMENTI

 

Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l`impianto sia centralizzato o individuale, con casi specifici in funzione della tipologia di impianto termico e della presenza o meno della regolazione e contabilizzazione del calore.

 

Con successiva nota informativa verranno affrontate nel dettaglio le varie situazioni e le relative procedure di certificazione energetica da utilizzare.

 

 

 


[1] Estratto dell`Allegato III al D.lgs 115/2008:

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Sono abilitati ai fini dell`attivita` di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, cosi` come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa` di servizi pubbliche o private (comprese le societa` di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all`esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell`ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all`interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e` richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita` di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all`atto di sottoscrizione dell`attestato di certificazione energetica, dichiarano:

    a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l`assenza di conflitto di interessi, tra l`altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell`edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche` rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

    b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l`assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche` rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell`energia e dell`edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 e` da intendersi superato dalle stesse finalita` istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici gia` dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l`eventuale aggiornamento dell`attestato di certificazione, di cui all`articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, puo` essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell`impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

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